Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia e dalla Confcommercio Trieste – Piccole Medie Imprese della Provincia di Trieste.
I Consiglieri così nominati esercitano le loro funzioni per un quinquennio e possono sempre essere riconfermati.
Nel corso del loro mandato potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero, per gravi motivi di carattere morale oppure in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che per il tramite del proprio Presidente richiederà all'Organo a cui spetta la nomina la sostituzione del membro scaduto.
Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.
I membri del Consiglio di Amministrazione disimpegnano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può determinare per ogni Consigliere un’indennità per il disimpegno delle sue funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e, sempre nel proprio ambito, il Segretario.
Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
– eleggere, fra i propri membri, il Presidente;
– eleggere, fra i propri membri, il Segretario;
– nominare l’Organo di Controllo;
– deliberare i regolamenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione di tutte le entrate e uscite;
– approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo;
– deliberare in merito all'assunzione, avuto riguardo delle disponibilità di bilancio, di impiegati per il disbrigo delle funzioni amministrative e contabili, fissando, con regolamento interno, lo stato giuridico ed economico, nonché la pianta organica;
– deliberare l'assegnazione di incarichi a persone esperte e/o strutture specializzate determinando in merito le conseguenti condizioni e i relativi compensi;
– nominare il Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni;
– determinare nei particolari gli impegni economici, la tipologia, le condizioni, le modalità e le procedure degli interventi di cui all'articolo 4;
– deliberare in merito alla sospensione o licenziamento degli impiegati;
– deliberare, quando occorre, modifiche allo Statuto.